Nel quadro del PNRR Italia (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in inglese Recovery and Resilience Plan – Recovery Plan o RRP), il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ha definito i criteri per la bonifica dei siti contaminati definiti “siti orfani”.

Ma che cos’è un Sito Orfano? Lo definisce lo stesso Ministero MiTE con il Decreto n.269/2020 (Art. 2 – Definizioni): per “Sito Orfano” si intende un sito contaminato ove non sia stato avviato o non si sia concluso il procedimento di bonifica (Art. 242, 245 o 244 del D.lgs. 152/06) da parte del proprietario o dei responsabile dell’inquinamento, perché non conosciuto o inadempiente.

Nel dettaglio, in relazione al “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” con Decreto del 23 febbraio 2022, n. 15 sono stati approvati i “Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l’adozione del Piano d’azione e check-list di verifica”.

Il Decreto, parte del PNRR Italia (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), reso dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE):

  • Specifica gli interventi oggetto di finanziamento.
  • Descrive gli impegni a cui devono sottostare le Regioni e le Province autonome, anche per il tramite dei soggetti attuatori
  • Adotta una specifica check-list per la verifica dell’ammissibilità degli interventi in merito a: completezza dell’istanza – elementi generali; b: dichiarazione in ordine al rispetto dei criteri di ammissibilità c) dichiarazione in ordine agli impegni previsti

Quali sono le opere e gli Interventi oggetto di finanziamento, di seguito si riporta l`elenco riportato nel Decreto del 23 febbraio 2022, n. 15 del Ministero della Transizione Ecologica:

a) devono essere individuati in coerenza con le aree di intervento indicate dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 e con le tipologie di intervento previste nella misura M2C4, investimento 3.4 – Bonifica del “suolo dei siti orfani”, del PNRR;

b) devono essere coerenti con obiettivi e finalità del regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Misura M2C4, Investimento 3.4 – Bonifica del “suolo dei siti orfani”, del PNRR;

c) devono essere orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target assegnati alla M2C4, investimento 3.4 – Bonifica del “suolo dei siti orfani”, del PNRR, e devono essere efficaci nella capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati ed efficienti in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse;

d) devono prevedere il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

e) devono essere stati proposti avendo considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse M2C4, investimento 3.4 – Bonifica del “suolo dei siti orfani”, del PNRR;

f) devono essere conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e devono essere attuati in linea con quanto disposto nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

g) devono essere coerenti con la normativa comunitaria, il PNRR ed i relativi documenti attuativi, e conformi con la normativa in materia ambientale;

h) non devono essere finanziati da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

i) devono essere terminati entro il 31 marzo 2026;

j) devono essere conformi alla disciplina sugli aiuti di Stato;

k) devono rispettare le condizioni per la qualificazione di “siti orfani” individuate all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, e successive modificazioni;

l) non devono rientrare tra i casi di esclusione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, e successive modificazioni;

m) devono essere attuati da un soggetto pubblico, definito soggetto attuatore, che non è identificabile come responsabile della potenziale contaminazione e in possesso di specifici requisiti di capacità attuativa;

n) devono essere relativi a “siti orfani” individuati nel decreto del Direttore Generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222.

Le Regioni o Provincie Autonome giocano un ruolo fondamentale nell`attuazione, controllo e monitoraggio in relazione ai finanziamenti ed agli interventi finanziati, infatti il decreto delinea alcuni impegni da parte delle Regioni o Province Autonome:

a) svolgere le attività propedeutiche e necessarie alla sottoscrizione degli accordi attuativi;

b) all’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

c) all’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e per la verifica della conformità con il principio di divieto di doppio finanziamento, anche in linea con le indicazioni che saranno fornite in materia dalle strutture di coordinamento del PNRR;

d) all’effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all’Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;

e) a consentire l’esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero della transizione ecologica, in qualità di Amministrazione centrale in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

f) ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico utilizzato dal Ministero della transizione ecologica, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della transizione ecologica;

g) garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento, quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura, e assicurarne l’inserimento nel sistema informativo e gestionale di cui al punto f), nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della transizione ecologica;

h) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all’Amministrazione centrale titolare di intervento sugli stessi;

i) alla presentazione, su base almeno bimestrale, della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonché degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;

j) al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che gli interventi sono finanziati nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale il logo dell’Unione europea e fornendo un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

k) alla rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall’articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza;

l) alla conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, e autorizzare la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

m) al rispetto dell’obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili direttamente o attraverso il soggetto attuatore; n) al rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio del “non arrecare danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” – DNSH), pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;

n) al rispetto degli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

o) al rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all’Investimento;

p) alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, e successive modificazioni, e nel rispetto del principio “chi inquina paga”.